IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 5, comma  1,  lettera
d); 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare,
la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e  lotta
alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento  e  di
gestione delle risorse idriche; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n.  221  recante  disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo   di   risorse   naturali   e,   in
particolare, l'art. 51 che detta norme in  materia  di  Autorita'  di
bacino sostituendo integralmente gli articoli 63  e  64  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  relativi  rispettivamente  alle
Autorita' di bacino distrettuali e ai distretti idrografici; 
  Visto l'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto  legislativo
n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i Piani di  bacino  sono
approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza Stato-Regioni; 
  Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del  2006,
come modificato dall'art.  51  della  legge  n.  221  del  2015,  che
istituisce in ciascun distretto idrografico in cui  e'  ripartito  il
territorio nazionale, l'Autorita' di bacino distrettuale, di  seguito
denominata Autorita' di bacino; 
  Visto l'art. 64, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 152
del 2006, come modificato dall'art. 51 della legge n. 221  del  2015,
che istituisce il distretto  idrografico  dell'Appennino  meridionale
comprendente, tra gli altri, il bacino  nazionale  Liri-Garigliano  e
Volturno; 
  Visto l'art. 170, comma 11, del decreto  legislativo  n.  152,  del
2006  e  successive  modifiche  e  integrazioni  secondo  cui,   fino
all'adozione degli atti emanati in attuazione  degli  articoli  63  e
seguenti del decreto legislativo medesimo, i  provvedimenti  adottati
in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175,
restano validi e conservano la loro efficacia; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 emanato, in  attuazione
dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152  del  2006,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
entrato in vigore il 17 febbraio  2017,  che,  oltre  a  disporre  la
soppressione delle Autorita' di bacino  nazionali,  interregionali  e
regionali,  disciplina  l'attribuzione  e   il   trasferimento   alle
Autorita' di bacino  di  nuova  istituzione  del  personale  e  delle
risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui  alla
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  Visto, in particolare, l'art. 12, comma  6,  del  suddetto  decreto
ministeriale 25 ottobre 2016 n. 294, con il quale si prevede che fino
alla nomina dei segretari generali delle nuove Autorita' di bacino  i
segretari generali delle soppresse Autorita'  di  bacino  di  rilievo
nazionale  si  avvalgono,  anche  mediante  delega  di  firma,  delle
strutture delle ex Autorita' di bacino  nazionali,  interregionali  e
regionali ovvero, d'intesa con le regioni delle  strutture  regionali
comprese nel distretto; 
  Visto, altresi', il comma 7 del suddetto art. 12, con il  quale  si
prevede che  fino  all'emanazione  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui  all'art.  63,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, le attivita' di pianificazione di bacino
e le  attivita'  di  aggiornamento  e  di  modifica  dei  piani  sono
esercitate con le modalita' di cui al comma  6  e  che  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  approva  gli
atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di  bacino  e
relativi stralci; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unita' di
personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorita' di
bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989,  all'Autorita'  di  bacino
distrettuale  dell'Appennino  meridionale  e   determinazione   della
dotazione organica, ai sensi  dell'art.  63,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294; 
  Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n.  152  del
2006  relativi  ai  Piani  stralcio  per  la   tutela   del   rischio
idrogeologico ed alle procedure per  l'adozione  e  approvazione  dei
piani di bacino; 
  Vista la nota prot. n. 5872 del 14 marzo  2017,  con  la  quale  la
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e  delle  acque
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
ha fornito a tutte le Autorita' di bacino chiarimenti e indirizzi per
l'approvazione degli atti  di  pianificazione  di  bacino,  ai  sensi
dell'art. 12, commi 6 e 7, del decreto del Ministro dell'ambiente  n.
294 del 2016; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2006, concernente l'approvazione del Piano stralcio  assetto
idrogeologico - Rischio di frana - bacino Liri-Garigliano e  Volturno
per  i  comuni  per  i   quali,   nelle   sedute   della   Conferenza
programmatica, non e' stata prodotta alcuna osservazione o sono state
prodotte osservazioni che hanno  consentito  la  riperimetrazione  di
aree a rischio idrogeologico, di  cui  all'allegato  A  del  decreto,
mentre per i comuni, di cui all'allegato B al decreto, per i quali le
osservazioni prodotte necessitano  di  un'integrazione  di  studi  ed
indagini, il Piano stralcio assetto idrogeologico viene adottato  con
l'attuazione di misure di salvaguardia, con vigenza non  superiore  a
tre anni; 
  Considerato che, a seguito delle modifiche introdotte  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio  2009,  entrambe
le categorie dei comuni, cioe' quelli ricompresi  nell'allegato  A  e
nell'allegato  B  possono  sviluppare  studi  specifici  al  fine  di
sottoporre all'Autorita' di bacino eventuali  riperimetrazioni  delle
aree a rischio idrogeologico; 
  Considerato che i Comuni di Villa Santa Lucia (FR) e  di  Sant'Elia
Fiumerapido (FR)  hanno  sottoposto  all'Autorita'  di  bacino  studi
specifici per la riperimetrazione di alcuni settori di territorio  ai
sensi dell'art. 29 delle  norme  di  attuazione  e  delle  misure  di
salvaguardia; 
  Vista la delibera n. 5 del 3 luglio 2014 con la quale  il  Comitato
istituzionale dell'Autorita' di bacino dei  fiumi  Liri-Garigliano  e
Volturno ha adottato il progetto di variante al  Piano  stralcio  per
l'assetto idrogeologico - rischio frana, relativamente ai  Comuni  di
Villa Santa Lucia e Sant'Elia  Fiumerapido,  disponendo  l'avvio  del
procedimento di variante al Piano stralcio; 
  Considerato che la Conferenza programmatica, di  cui  all'art.  68,
comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha espresso  parere
favorevole al progetto di variante al Piano stralcio relativamente ai
Comuni di Villa Santa Lucia e Sant'Elia Fiumerapido; 
  Visto il decreto n. 451  del  7  dicembre  2017  con  il  quale  il
Segretario   generale   dell'Autorita'   di    bacino    distrettuale
dell'Appennino meridionale ha adottato, ai  sensi  dell'art.  12  del
decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294, la  variante  al  Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana per i comuni  di
Villa Santa Lucia e Sant'Elia Fiumerapido dell'ex Autorita' di bacino
Liri-Garigliano e Volturno; 
  Vista la deliberazione n. 4 del  14  dicembre  2017  assunta  dalla
Conferenza  istituzionale   permanente   dell'Autorita'   di   bacino
distrettuale dell'Appennino meridionale recante l'adozione, ai  sensi
degli articoli 66 e 67 del decreto legislativo  n.  152  del  2006  e
successive modifiche e integrazioni, delle varianti al Piano stralcio
per l'assetto idrogeologico - rischio frana per  i  Comuni  di  Villa
Santa Lucia e Sant'Elia Fiumerapido del territorio dell'ex  Autorita'
di bacino Liri-Garigliano e Volturno; 
  Visto il parere n. 5/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, nella seduta del 17 gennaio 2019; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 19 giugno 2019; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E'  approvata  la  variante  al  Piano  stralcio  per  l'assetto
idrogeologico - rischio frana per i Comuni di Villa Santa Lucia  (FR)
e  Sant'Elia  Fiumerapido   (FR),   dell'ex   Autorita'   di   bacino
Liri-Garigliano e Volturno.